Danno biologico correlato alle microlesioni: cosa dice la legge
Il danno biologico correlato alle microlesioni è una delle tematiche più discusse a livello tecnico quando si parla di conseguenze di sinistri stradali.
Prima di capire nel dettaglio cosa dice la giurisprudenza in merito, è bene partire dal principio e farsi un’idea della definizione di microlesioni, dette anche lesioni di lieve entità.
Quando si utilizza questo termine, si inquadra un danno fisico subito da una persona e conseguenza di un sinistro stradale. Condizione necessaria per poter parlare di lesione di lieve entità è il sopraggiungere di un’invalidità compresa tra uno e nove punti percentuali.
Nei casi in cui si supera il suddetto limite le cose cambiano. Bisogna infatti fare riferimento alle lesioni macro permanenti. Data questa doverosa premessa, è possibile dire che il sopraggiungere di microlesioni in seguito a un incidente imputabile al comportamento negligente o doloso di una terza persona dà diritto alla richiesta di risarcimento danni.
In questo specifico caso si parla della possibilità di avanzare la richiesta di risarcimento per danno biologico. Per accertare la situazione appena citata è chiaramente necessario l’intervento del medico legale e il suo parere sugli effetti del sinistro stradale.
Danno biologico con microlesioni: i riferimenti normativi
Quando si parla di danno biologico correlato alle microlesioni riportate in seguito a un sinistro stradale, il principale punto di riferimento normativo è il decreto legislativo 209/2005. Il suddetto testo normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di liquidazione del risarcimento che si basa su una tabella.
La suddetta prevede la presenza di una voce dedicata al danno biologico permanente e di una che, invece, è incentrata sul danno biologico temporaneo. Il calcolo specifico è complesso ma, in generale, si può dire che la vittima di un incidente stradale causato da mancanze nel comportamento altrui si può vedere riconosciuto un importo che varia a seconda della percentuale d’invalidità.
Questo vale nel caso di danno biologico permanente. Quando invece si parla di danno biologico temporaneo, la vittima dell’incidente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 209/2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI), può vedersi riconoscere un importo pari a 46.10 € (Valore aggiornato al 2016) per ogni giorno d’inabilità assoluta.
Molto importante è ricordare che il parere del giudice è vincolante per quanto riguarda l’aumento dell’importo fino al 20%. Questo può succedere solo se viene individuato un motivo concreto legato alle condizioni del soggetto danneggiato dall’incidente.
A tal proposito è bene ricordare il riferimento normativo importante che è la legge 27/2012. Cosa stabilisce di preciso? Il fatto che si possa richiedere il risarcimento solamente in presenza di lesioni suscettibili di un accertamento clinico strumentale ed obiettivo, ed in presenza di una perizia medico legale che ne certifichi i postumi, questo per non avere problemi in fase stragiudiziale, in quanto nella fase legale ci sono delle sentenze che hanno sancito che il risarcimento spetta , anche in caso di lesioni accertate in maniera soggettiva dal medico specialista.
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Novità inserita il 15 Marzo 2017



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