Per un datore di lavoro l'assenza del dipendente per infortunio pu essere fonte di estremo disagio; il datore di lavoro, infatti, sar comunque obbligato a riconoscere al proprio dipendente la quota di retribuzione non pagata dall'istituto previdenziale (INPS per gli infortuni avvenuti in periodi extra-lavorativi, INAIL per gli infortuni avvenuti in orario di lavoro).
Infatti anche se vengono chiamati in causa gli enti previdenziali, circa il 60% della retribuzione rimane a carico dell'imprenditore, che ha per la possibilit di rivalersi per tali somme nei confronti del soggetto che ha cagionato il danno.
Questo principio viene confermato dalla sentenza 6132/1988 della Corte di Cassazione, la quale stabilisce che: "Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, tenuto a risarcire il datore di lavoro per le mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative. Il danno del datore di lavoro pu essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato".
Consideri che circa l'80% degli imprenditori non sono a conoscenza di questa opportunit e non esercitano l'azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Ci determina a livello nazionale una perdita complessiva per le aziende italiane quantificabile in oltre 50 milioni di euro ogni anno.
Qual'ora vi troviate in una situazione del genere, vi invitiamo a contattarci immediatamente per istruire la pratica di richiesta di risarcimento in modo competente e rapido e senza anticipo si spesa.
Dr. Sabatino Quatraccioni
Novità inserita il 16 Ottobre 2015
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