L'art 2051 del C.C. dispone che l'ente proprietario di una strada aperta al
pubblico transito sia responsabile dei sinistri riconducibili alle situazion
i di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere
sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e
non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l’uso
dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile
all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
E' importante per l'attore provare il nesso di causalità, tra la cosa in
custodia ( strada, piazza, marciapiede, ecc) e l'evento lesiovo ( caduta)
mentre per il Comune è importante dimostrare un fattore estraneo che,
per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, fosse idoneo ad
interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza de
l quale è esclusa la responsabilità del custode.
vedesi sentenza
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 18 aprile 2012, n. 6062
Novità inserita il 18 Gennaio 2016
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