A seguito della morte di una persona causata dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, provandone l'esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti.
Questa tipologia di danno viene comunemente detta "danno da perdita parentale" o semplicemente "danno parentale". A discapito del nome, il termine "congiunto" è utilizzato in senso ampio, intendendosi anche la persona convivente non legata da rapporto di parentela.
Una differenza importante della quale tenere comunque conto nel rapporto personale con la vittima è quella tra le persone prossime alla vittima (iure proprio) che hanno il diritto al risarcimento del danno avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, e gli eredi (iure hereditatis) che esercitano invece il diritto al risarcimento per trasmissibilità.
La richiesta per danno da morte di un congiunto può essere infatti presentata sia dalla famiglia naturale (il convivente), sia dalla famiglia legittima (legata al defunto da un legame parentale).
I danni risarcibili sono rispettivamente:
Tale danno va determinato considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea, commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte e che quindi, pur trattandosi di un danno alla salute temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.
Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio morale, è richiesta la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita (escludendosi in presenza di stato di coma subitaneo all’evento lesivo).
In entrambi i casi la concreta quantificazione economica del risarcimento viene proporzionata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
Il risarcimento viene calcolato da un minimo a un massimo e può variare per criteri correttivi (età, convivenza, altri familiari, ecc.) indicati nel paragrafo sottostante al calcolatore.
Il risarcimento è calcolato in base a questi parametri:
Il Danno alla salute proprio ed ereditario (quest’ultimo riconoscibile solo in caso di morte non immediata) e il Danno patrimoniale vanno valutati caso per caso.
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni (o 36 anni in caso di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato.
Il tempo necessario ad ottenere il risarcimento e la quantificazione dello stesso, dipendono dal grado di specializzazione di chi gestisce la pratica.
EsempioIl risarcimento del danno spettante al genitore quarantacinquenne che perde l’unico figlio diciottenne con lui convivente, sarà maggiore del risarcimento che spetterà al genitore settantenne che perde uno dei tre figli, quarantenne, già sposato e non più convivente.
È bene tenere conto, poi, che la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale per eventuale concorso di colpa della Vittima nell’incidente (ad es.,non aver indossato il casco alla guida del motociclo, non aver attraversato sulle strisce pedonali, non aver indossato i dispositivi di sicurezza durante il lavoro).
Anche ad altre figure parentali quali zii, nipoti, cugini, genero/nuora, cognati (soprattutto se conviventi con la vittima),La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento, come nei casi del Tribunale di Roma e Tribunali di Crotone, Lanusei, Frosinone, Rieti, Viterbo.