investimento di pedoni è un tipo di sinistro stradale che con il passare degli anni è notevolmente aumentato. Mentre prima era più frequente in zone isolate e prive di strisce pedonali ora lo è anche nei centri abitati in cui, i cellulari e lo stress del traffico, abbassano il livello di guardia dei conducenti.
Tali incidenti oltre a provocare danni e lesioni gravi possono portare alla morte stessa del pedone.
Quali sono gli obblighi dei pedoni e degli automobilisti durante la circolazione stradale?
art. 190 del codice della strada stabilisce che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o sono distanti, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con la giusta attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
art C.d.S., invece, gli automobilisti se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando o fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato ad attraversare la strada, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Chi risarcisce il pedone che attraversa la carreggiata sulle strisce pedonali?
Quando si verificano tali incidenti, in capo al conducente che investe il pedone, viene riconosciuta una presunzione di responsabilità e ciò vuol dire che il risarcimento sarà sempre dovuto al pedone, a meno che il conducente stesso non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare di investire il pedone e che non abbia avuto un comportamento imprevedibile e inevitabile da parte del pedone. Però ciò non è sufficiente in quanto il conducente deve dimostrare anche di essere stato prudente, diligente e aver rispettato le norme stradali quali per esempio il limite di velocità e la segnaletica stradale.
Quando è possibile avere il concorso di colpa del pedone?
Può esserci concorso di colpa del pedone quando si attraversa al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono; quando si attraversa in un punto pericoloso, vietato o comunque sconsigliato o quando si attraversa un incrocio in diagonale, venendosi a trovare in una posizione pericolosa.
Chi è responsabile se mancano elementi di prova?
Nel caso in cui, non dovessero esserci prove e quindi in mancanza di foto, testimoni o di dichiarazioni contrastanti delle due parti, non è possibile dimostrare la responsabilità del conducente e ne del pedone, cioè il concorso di colpe, la colpa viene attribuita solo ed esclusivamente al conducente. Ciò a conferma che la responsabilità per il danno è sempre in capo al conducente salvo che provi il contrario.
Quindi, il pedone, quando tiene comportamento non contrario alle norme, dovrà essere risarcito al 100% dalla compagnia di assicurazione del mezzo che lo ha investito e al quale dovrà essere presentata richiesta di risarcimento del danno. In caso contrario avrà un risarcimento minore in base al grado di colpa che gli viene riconosciuto nel concorso.
Quando interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada?
Nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, non assicurato o messo in circolazione contro la volontà del proprietario, a risarcire, entro certi limiti, il pedone sarà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
È un fondo gestito dalla Consap, che ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (http://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/). Si pensi, ad esempio, ad un conducente, che dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di identificarlo o annotarsi la targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
È necessario precisare che, se dagli accertamenti scaturisce che la causa delle lesioni o della morte del pedone non è stato un incidente stradale, provocato da un veicolo poi fuggito via, il Fondo non riconoscerà il risarcimento. Quindi, affinché il Fondo agisca, è necessario che ci sia stato ovviamente il fatto ma che ci siano anche dei testimoni, che siano intervenute le autorità e il pronto intervento.
Novità inserita il 21 Giugno 2017
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