Colpo di frusta? Ha diritto ad essere risarcito!
Molta gente si chiede se le Compagnie di Assicurazione siano ancora tenute a pagare il danno FISICO derivante dalla distorsione al rachide cervicale (colpo di frusta). A dire il vero, questa domanda se la sono posta un po' tutti gli operatori del settore all'indomani della L. 27/2012; a distanza di tre anni, e non prima di aver analizzato con attenzione l'applicazione teorica e pratica della norma (viste ormai le numerose sentenze), si possono finalmente esprimere alcune brevi considerazioni.
L'art. 32 comma 3 ter della L. 27/2012 recita testualmente: "le lesioni di lieve entit, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"?.
Sempre l'art. 32 della L. 27/2012, ma questa volta il comma 3 quater recita: Il danno alla persona per lesioni di lieve entit di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
Dallo studio di queste due disposizioni si nota che nel comma 3 quater stabilito che l'esistenza della lesione deve essere accertata "visivamente o strumentalmente": si utilizza dunque la disgiunzione "o"? ad evidenziare l'alternativit del metodo strumentale.
Perci, nell'apparente contraddizione fra i due commi (il comma 3 ter parrebbe richiedere l'accertamento strumentale del danno), deve ritenersi prevalente la norma dell'art. 32 c. 3 quater, che definisce l'accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, "visivamente"?, con ci intendendosi, secondo la pi valida interpretazione , l'accertamento effettuato in sede di visita medico legale ( sent. N. 1443/12 GdP Padova).
Se non fosse cos, risulterebbero senz'altro violati gli artt. 3, 32 e 24 della Costituzione.
Quindi il colpo di frusta va risarcito e per non incorrere nel tranello "visivo o strumentale" sarebbe ideale ricorrere sempre ad esami strumentali.

Novità inserita il 29 Settembre 2015



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